Diritto di proprietà: l’ammissibilità della rinuncia abdicativa

Avv. Marco Fazzari, 22 aprile 2026

Sez. un. n. 23093/2025

“La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un altro contraente”. “Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”.


Con la pronuncia in esame, le Sezioni unite compongono un contrasto interpretativo di rilevante portata circa l’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare.

Sebbene, infatti, la rinuncia, sul piano generale, sia pienamente esercitabile (rappresentando espressione della volontà unilaterale del titolare di dismettere il proprio il diritto), si discute, tuttavia, se tale facoltà possa estendersi anche alla proprietà immobiliare. 

La questione presenta evidenti risvolti pratici se si considerano gli interessi concreti che possono giustificare il ricorso a tale atto. 

La titolarità di un immobile, infatti, comporta oneri rilevanti, quali obblighi tributari, costi di manutenzione e possibili responsabilità, tra cui quella del custode per i danni cagionati dalla cosa ex art. 2051 c.c.

D’altro canto, si è manifestata la preoccupazione di evitare che vengano legittimati atti di rinuncia ispirati da logiche meramente egoistiche, ritenute da alcuni incompatibili con la funzione sociale attribuita alla proprietà dall’art. 42 della Costituzione.

La tensione tra tali esigenze ha generato un vivo dibattito.

 Se, infatti, una parte della giurisprudenza e della dottrina, ritengono la rinuncia al diritto di proprietà immobiliare ammissibile, dall’altro lato, v’è chi convintamente respinge tale scenario.

I sostenitori della prima teoria richiamano a sostegno l’ampio contenuto attribuito al diritto di proprietà dall’art. 832 c.c., tale da includere anche la facoltà di rinunciare. Si valorizzano, poi, talune norme, quali gli artt. 882 e 1104 c.c., che, pur disciplinando ipotesi di abbandono liberatorio, esprimono un principio generale di rinuncia, senza considerare il fatto che gli atti di rinuncia sono espressamente richiamati dagli artt. 1350 e 2643 c.c.

Infine, militerebbe il meccanismo di acquisto della proprietà a capo dello Stato disciplinato dell’art. 827 c.c. in relazione ai beni vacanti, il quale postula che tali beni siano stati oggetto di rinuncia.

 Di contro, l’orientamento contrario contesta tali argomentazioni, rilevando come le disposizioni richiamate riguardino fattispecie eterogenee e non sovrapponibili.

In particolare, gli artt. 882 e 1104 c.c. disciplinerebbero specifiche ipotesi di abbandono liberatorio, caratterizzato dalla natura traslativa dell’atto di rinuncia e dalla liberazione dalle obbligazionipropter rem. 

D’altra parte, gli artt. 1350 e 2643 c.c. farebbero riferimento ai “contratti” e non anche ai “diritti”. Infine, l’art. 827 c.c., quale norma residuale, non implicherebbe una previa rinuncia, potendo la vacanza del bene derivare anche da altre cause.

Le Sezioni unite aderiscono all’impostazione favorevole, individuando il punto centrale nel contenuto del diritto di proprietà. Alla luce dell’art. 832 c.c., infatti, la rinuncia diviene una modalità di esercizio e di attuazione del diritto di disporre delle cose.

Tale ricostruzione è ritenuta pienamente compatibile con la funzione sociale impressa alla proprietà dalla Costituzione.

Infatti, la funzione sociale attribuita alla proprietà esprime “accanto alla somma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali, nel che si sostanzia la nozione stessa del diritto di proprietà come viene modernamente intesa e come è stata recepita dalla nostra costituzione”, ma non riconosce un dovere di essere e restare proprietario per motivi di interesse generale. Né, tanto meno, dalla cornice ordinamentale, emerge un generale potere-dovere del proprietario di esercitare i suoi poteri in maniera funzionale al sistema socioeconomico, in quanto “il godimento del bene resta forma di esercizio del diritto di proprietà appartenente al titolare per il soddisfacimento di un interesse patrimoniale da lui disponibile”. In questi termini, la rinuncia si configura come atto unilaterale non recettizio, diretto all’estinzione del diritto e costituente modalità di esercizio della facoltà di disporre del bene in modo pieno ed esclusivo. Essa trova causa in sé stessa, quale manifestazione del potere dominicale e non è soggetta ai limiti di scopo espressamente previsti dalla legge.

Una volta ammessa la rinuncia alla proprietà immobiliare, si pone il problema del suo eventuale sindacato.

Trattandosi di atto negoziale atipico, si è sostenuto che esso dovrebbe essere sottoposto al giudizio di meritevolezza ex artt. 1322 e 1324 c.c. che, come sostenuto da una parte della dottrina, riguarda tutti i contratti, sia tipici che atipici, e più in generale tutti gli atti di autonomia.

Ogni atto di autonomia dovrebbe, invero, essere valutato e giustificato all’interno del sistema ordinamentale nella sua unitarietà e complessità, in particolare, alla luce dei principi fondamentali contenuti nella Carta costituzionale (art. 2, sui doveri solidaristici, art. 3, sul principio di uguaglianza, art. 41, sull’utilità sociale, la salute, la sicurezza, la dignità umana, art. 42 sulla funzione sociale della proprietà).

Le Sezioni unite negano, tuttavia, che un tale atto possa essere sindacato facendo ricorso al giudizio di meritevolezza ovvero alla figura dell’abuso del diritto o, ancora, alla nullità virtuale per violazione della norma imperativa di cui all’art. 42 Cost.

Infatti, “la rinuncia persegue l’unica finalità tipica di dismettere il diritto e regola unicamente l’interesse patrimoniale del proprietario, senza che abbiano rilievo interessi pratici del dominus diversi dall‘intenzione puramente abdicatoria e senza richiedere che alcun altro soggetto controinteressato alla rinuncia ne abbia conoscenza o vi presti assenso, altrimenti costringendo il rinunciante a rimanere proprietario”.

La rinuncia, d’altra parte, trovando causa in sé stessa, soddisfa anche il controllo di meritevolezza dell’interesse perseguito, proprio perché la meritevolezza della rinuncia va apprezzata con riferimento al potere dominicale di scegliere la destinazione economica da imprimere alla cosa e di utilizzarla in modo oggettivamente apprezzabile.

Né può farsi ricorso alla diretta applicazione dell’art. 42 Cost., poiché, in ragione della riserva di legge rafforzata, le limitazioni al diritto di proprietà possono essere stabilite solo dal Legislatore e non dal giudice. Neppure la figura dell’abuso del diritto può essere adoperata, poiché la rinuncia soddisfa un interesse negativo.

Resta ferma, comunque, la possibilità di sottoporre a controllo giudiziale i comportamenti concreti del proprietario che sacrificano le ragioni dei terzi, i quali saranno valutati secondo le regole della responsabilità civile.

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